Chi acquista un’abitazione interamente ristrutturata, beneficiando della detrazione Irpef del 50%, sembrerebbe non poter più arredarla usufruendo del bonus mobili e grandi elettrodomestici. Una Faq apparsa ieri nel sito delle Entrate, infatti, nell’elencare i lavori edili propedeutici al bonus mobili, si è dimenticata di elencare l’acquisto di case ristrutturate dell’articolo 16-bis, comma 3, Tuir. Sicuramente si tratta di una dimenticanza, che però crea incertezza a quei contribuenti che, ignorando i vari gradi di importanza delle fonti giuridiche, potrebbero focalizzarsi solo su questa interpretazione più recente, letta nel sito delle Entrate, tralasciando, invece, tutte le altre circolari e risoluzioni sul tema.
In contrasto con la prassi delle Entrate, poi, c’è anche la risposta che consente la detrazione Irpef al familiare, che sostiene le spese di ristrutturazione, anche se la convivenza nella casa da ristrutturare si concretizza solo alla fine dei lavori.
Prima di ieri, l’ultima posizione dell’agenzia delle Entrate sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per la detrazione Irpef del 50% delle spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, era la circolare 21 maggio 2014, n. 11/E, risposta 5.1, che aveva ammesso, con un interpretazione peraltro già restrittiva rispetto alla norma, solo gli interventi elencati nella circolare n. 29/E/2013, paragrafo 3.2, cioè quelli previsti all’articolo 16-bis, commi 1, lettere a), b) e c), e 3 del Tuir: la manutenzione straordinaria (ordinaria, solo su parti comuni condominiali), il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia, la ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi e l’acquisto di abitazioni facenti parte dei fabbricati completamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare.
Ieri, invece, le Entrate, in una Faq, dopo aver detto che «l’installazione dell’allarme, pur dando diritto alla detrazione del 50% per interventi volti alla prevenzione di atti illeciti, non consente di beneficiare anche del bonus mobili», hanno precisato che per la circolare n. 29/E/2013 «il bonus mobili non è collegato a tutti gli interventi, di cui all’articolo 16-bis, Tuir, che consentono di ottenere la detrazione 50%, ma unicamente a quelli di: manutenzione ordinaria e straordinaria; restauro e risanamento conservativo; ristrutturazione edilizia; ripristino dell’immobile a seguito di eventi calamitosi». Ci si è dimenticati, quindi, che la suddetta circolare comprendeva anche l’acquisto di abitazioni in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione e da cooperative edilizie (articolo 16-bis, comma 3, Tuir).
Altro aspetto affrontato dalle Faq è che la detrazione Irpef sulle ristrutturazioni edilizie spetta anche ai familiari conviventi del proprietario, dell’inquilino, del comodatario o del titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione) sull’immobile oggetto dell’intervento. Il bonus spetta, però, solo se il familiare sostiene le spese dell’intervento e se contemporaneamente la convivenza nell’abitazione da ristrutturare (risoluzione 12 giugno 2002, n. 184/E) esiste già al «momento in cui si attiva la procedura finalizzata all’esercizio della detrazione» (risoluzione 6 maggio 2002, n. 136/E), che, da quando non vi è più la Comunicazione al centro operativo di Pescara, coincide con il momento «in cui iniziano i lavori» (risposta dell’agenzia delle Entrate al convegno organizzato dall’Associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, Anaci, tenutosi a Padova il 4 luglio 2011, si veda il Sole 24 Ore dell’8 agosto 2011). L’inizio dei lavori si certifica con una «dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà» (articolo 47, del Dpr 445/2000), se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo per lo specifico intervento agevolato al 36-50% (provvedimento 2 novembre 2011, n. 149646, punto 1 e circolare n. 19/E/2012).
Da ieri, invece, secondo una Faq del sito internet delle Entrate, senza verificare alcuna condizione relativa alla convivenza “preventiva” nella casa da ristrutturare, la moglie può detrarre le spese che sostiene per i lavori su una casa che il «marito sta ristrutturando». Anche in questo caso, la risposta delle Entrate sembra vaga e poco utile per modificare interpretazioni più rigide della stessa agenzia, applicate da anni con scrupolo dai contribuenti.